Post by Riccardo| > senza polemica o sufficienza ma ritengo un dubbio infondato in quanto
| > leggendo l'articolo 28 lettera (e) è richiesto il nominativo del
| > medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio...
| > visto che devo indicare chi ha partecipato direi che è la persona +
| > indicata per esprimersi in merito... la valutazione del rischio
| > biologico.
| > Spero di non scatenare un vespaio... (il D.L. è sempre l'unico
| > responsabile della valutazione.... ma l'art 28 obbliga quantomeno ad
| > un consulto di un medico competente)
|
| ma è ancora necessario?
| giorgio
|
La domanda è proprio questa!
Se è chiaro l'obbligo della nomina dell'RSPP e del RLS, non mi risulta
chiaro quello del medico competente.
L'art 25 cita "collabora con il datore di lavoro e con il servizio di
prevenzione e protezione alla valutazione
dei rischi" quindi il MC non fa parte del "servizio di prevenzione e
protezione". Io la interpreto in questo modo: se il "servizio di prevenzione
e protezione" si rende conto di non saper valutare la natura di alcuni
rischi allora si avvale della collaborazione del MC, o quantomeno se ne
avvale per la sola valutazione dei rischi (ed eventualmente per la
sorveglianza sanitaria che però in linea di principio dovrebbe fare un altro
per evitare conflitto di interessi!!).
In soldoni io chiamo (e pago!) un medico per la valutazione dei rischi e
l'individuazione delle possibili azioni di prevenzione, ma poi lo ringrazio
e lo saluto perchè il suo compito è finito.
Ma se così stanno le cose (e ve ne chiedo conferma), il mio quesito è: c'è
sempre l'obbligo di chiamare il medico anche quando la letteratura
sull'argomento è incerta sui rischi e per estrema prudenza io faccio fare
comunque le visite di sorveglianza sanitaria annualmente?
Grazie!!
R
Secondo me la domanda non ha alcun fondamento, la legge mi sembra
chiara al punto da non sembrare... italiana!!!
l'articolo 28 indica in modo esauriente i contenuti minimi del DVR, e
quando alla lettera e specifica di INDICARE i nominativi del RSPP,
RLS... e del MEDICO COMPETENTE che hanno COLLABORATO non intende altro
che l'0indicazione... La nomina è un fatto diverso e per certi versi
estraneo all'art 28. Un medico competene dovrebbe, a questo punto,
parteciapre alla valutazione e sottoscrivere el conclusioni relative
alle proprie compenze.
il problema della "ove nominato" introdotto dal dlgs 106/09 sembra
aver sollevato dalla firma, ma io vi chiedo: Perchè nn dovrebbe
firmare le sue stesse conclusioni?
Secondo me la firma del medico la dovevano eliminare dalle indicazioni
del art 28, visto che c'è.....
perchè non eliminarla ? o meglio che in un'azienda possa esistere un
rischio per la sicurezza dei lavoratori senza la necessità di una
progettazione di impianti o simili? allora l'Ingegnere, il perito o un
tecnico abilitato non è degno di sottoscrivere una valutazione dei
rischi connessi a impianti tecnologici? mah
a presto