Intanto as, non AS ! :-)
L'art. 184, per l'appunto, dice:
"3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i
rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 186;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti,
i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque
e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
m) il combustibile derivato da rifiuti."
Le attività di costruzione sono la lett. b), quindi escluse dalla
prescrizione dell'art. 190 comma 1, ma anche dell'art. 189, comma 3.
Quest'ultimo dice infatti che:
"... gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli
enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184,
comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente ... le quantità e le
caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività."
Poi l'art. 190 dice che:
"1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 hanno l'obbligo di tenere un
registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle
caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai
fini della comunicazione annuale al Catasto."
Si badi bene che l'art. 189 dice che i produttori di rifiuti pericolosi, a
qualunque titolo prodotti (a patto che provengano dalle attività delle
lettere da a) a m) dell'art. 184) devono effettuare la comunicazione annuale
(MUD).
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as
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"TopoArtistico" <***@libero.it> ha scritto nel messaggio news:KXrHk.78792$***@twister2.libero.it...
Scusa AS o non ho capito bene la tua affermazione o mi sfugge qualcosa :
TUA
Art. 190 - registri di carico e scarico
1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 hanno l'obbligo di tenere un
registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle
caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai
fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono
rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e
g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono
annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative
dei rifiuti.
Mari
Post by asPost by blti ringrazio quindi sia in un caso che nell'altro il registro di
carico e scarico non server, giusto?
Finché sono mattoni (leggi: non pericolosi), il regostro non serve mai, il
formulario sempre.
Post by blil formulario va vidimato alla camera di commercio? ed infine
l'iscrizione all'albo degli smaltitori ha un costo?
Il formulario va vidimato.
L'iscrizone come trasportatori in conto proprio (non pericolosi, pericolosi
max 30 kg/giorno) costa circa 100 ?. Non ricordo se una tantum o solo la
prima volta.
"Alla faccia del caciocavallo!" (mi è sembrato di averti sentito dire ...)
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as