Discussione:
smaltimento rifiuti edili da parte di muratore
(troppo vecchio per rispondere)
bl
2008-10-07 13:04:09 UTC
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un piccolo muratore si trova spesso ad abbattere dei muri e quindi a
dover smaltire un po di calcinacci, mattoni e rifiuti edili vari

tale muratore deve munirsi sia del formulario dei rifiuti che del
registro di carico e scarico?
grazie
giorgio
2008-10-07 14:29:25 UTC
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Post by bl
un piccolo muratore si trova spesso ad abbattere dei muri e quindi a
dover smaltire un po di calcinacci, mattoni e rifiuti edili vari
tale muratore deve munirsi sia del formulario dei rifiuti che del
registro di carico e scarico?
grazie
se se li porta via lui deve iscriversi all'albo smaltitori e compilare
il formulario, senza registrare
se li fa evacuare da un autorizzato basta il formulario
giorgio
bl
2008-10-07 16:03:36 UTC
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Post by giorgio
se se li porta via lui deve iscriversi all'albo smaltitori e compilare
il formulario, senza registrare
se li fa evacuare da un autorizzato basta il formulario
giorgio
ti ringrazio quindi sia in un caso che nell'altro il registro di
carico e scarico non server, giusto?

il formulario va vidimato alla camera di commercio? ed infine
l'iscrizione all'albo degli smaltitori ha un costo?
as
2008-10-08 23:48:21 UTC
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Post by bl
ti ringrazio quindi sia in un caso che nell'altro il registro di
carico e scarico non server, giusto?
Finché sono mattoni (leggi: non pericolosi), il regostro non serve mai, il
formulario sempre.
Post by bl
il formulario va vidimato alla camera di commercio? ed infine
l'iscrizione all'albo degli smaltitori ha un costo?
Il formulario va vidimato.
L'iscrizone come trasportatori in conto proprio (non pericolosi, pericolosi
max 30 kg/giorno) costa circa 100 ?. Non ricordo se una tantum o solo la
prima volta.

"Alla faccia del caciocavallo!" (mi è sembrato di averti sentito dire ...)
--
as
TopoArtistico
2008-10-09 18:20:26 UTC
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Scusa AS o non ho capito bene la tua affermazione o mi sfugge qualcosa :



TUA

Art. 190 - registri di carico e scarico
1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.



Mari
Post by as
Post by bl
ti ringrazio quindi sia in un caso che nell'altro il registro di
carico e scarico non server, giusto?
Finché sono mattoni (leggi: non pericolosi), il regostro non serve mai, il
formulario sempre.
Post by bl
il formulario va vidimato alla camera di commercio? ed infine
l'iscrizione all'albo degli smaltitori ha un costo?
Il formulario va vidimato.
L'iscrizone come trasportatori in conto proprio (non pericolosi, pericolosi
max 30 kg/giorno) costa circa 100 ?. Non ricordo se una tantum o solo la
prima volta.
"Alla faccia del caciocavallo!" (mi è sembrato di averti sentito dire ...)
--
as
giorgio
2008-10-10 10:03:38 UTC
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Post by TopoArtistico
TUA
Art. 190 - registri di carico e scarico
1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 hanno *l'obbligo di
tenere un registro di carico e scarico* su cui devono annotare le
informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei
rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I
soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184,
comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di
carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle
caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.
Mari
Post by as
Post by bl
ti ringrazio quindi sia in un caso che nell'altro il registro di
carico e scarico non server, giusto?
Finché sono mattoni (leggi: non pericolosi), il regostro non serve
mai, il
Post by as
formulario sempre.
Post by bl
il formulario va vidimato alla camera di commercio? ed infine
l'iscrizione all'albo degli smaltitori ha un costo?
Il formulario va vidimato.
L'iscrizone come trasportatori in conto proprio (non pericolosi,
pericolosi
Post by as
max 30 kg/giorno) costa circa 100 ?. Non ricordo se una tantum o solo la
prima volta.
"Alla faccia del caciocavallo!" (mi è sembrato di averti sentito dire
...)
Post by as
--
as
ci sono gli esoneri e per il materiale edile è previsto non si debba
tenere il registro
as
2008-10-12 13:46:30 UTC
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Intanto as, non AS ! :-)

L'art. 184, per l'appunto, dice:

"3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i
rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 186;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti,
i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque
e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
m) il combustibile derivato da rifiuti."

Le attività di costruzione sono la lett. b), quindi escluse dalla
prescrizione dell'art. 190 comma 1, ma anche dell'art. 189, comma 3.
Quest'ultimo dice infatti che:

"... gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli
enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184,
comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente ... le quantità e le
caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività."

Poi l'art. 190 dice che:

"1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 hanno l'obbligo di tenere un
registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle
caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai
fini della comunicazione annuale al Catasto."


Si badi bene che l'art. 189 dice che i produttori di rifiuti pericolosi, a
qualunque titolo prodotti (a patto che provengano dalle attività delle
lettere da a) a m) dell'art. 184) devono effettuare la comunicazione annuale
(MUD).

--
as

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"TopoArtistico" <***@libero.it> ha scritto nel messaggio news:KXrHk.78792$***@twister2.libero.it...

Scusa AS o non ho capito bene la tua affermazione o mi sfugge qualcosa :

TUA
Art. 190 - registri di carico e scarico
1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 hanno l'obbligo di tenere un
registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle
caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai
fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono
rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e
g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono
annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative
dei rifiuti.

Mari
Post by as
Post by bl
ti ringrazio quindi sia in un caso che nell'altro il registro di
carico e scarico non server, giusto?
Finché sono mattoni (leggi: non pericolosi), il regostro non serve mai, il
formulario sempre.
Post by bl
il formulario va vidimato alla camera di commercio? ed infine
l'iscrizione all'albo degli smaltitori ha un costo?
Il formulario va vidimato.
L'iscrizone come trasportatori in conto proprio (non pericolosi, pericolosi
max 30 kg/giorno) costa circa 100 ?. Non ricordo se una tantum o solo la
prima volta.
"Alla faccia del caciocavallo!" (mi è sembrato di averti sentito dire ...)
--
as
as
2008-10-16 07:21:42 UTC
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Ragazzi, aggiornatevi (D. Lgs. 4/2008)
A parte che quanto già riportato (da me) era il testo aggiornato (fonte ARS,
edizione settembre 2008), vorrei concludere:

e allora? Mi pare si chiedesse come un muratore dovesse gestire i rifiuti
edili.

Ribadisco:

- se sono solo NON PERICOLOSI, può servirsi di un trasportatore
*autorizzato*, ed inviarli presso impianti di smaltimento o recupero
*autorizzati*, con regolare formulario di identificazione del rifiuto,
sincerandosi che la quarta copia gli pervenga entro 90 giorni;

- in alternativa, sempre se sono NON PERICOLOSI, puo trasportarli con
proprio mezzo, ma deve essere iscritto nella specifica categoria dell'albo
smaltitori "dei propri rifiuti", pagando l'obolo di circa 100 Euro, sempre
redigendo specifico formulario e facendosi attestare a destino, sulla quarta
copia, l'avvenuto smaltimento/recupero (il centro di destino deve sempre
essere *autorizzato*);

- se non sono perisolosi, non deve fare null'altro (niente registro
carico/scarico, niente MUD), in quanto le attività di
costruzione/demolizione non sono tra quelle dei punti c), d) e g) del comma
3 dell'art. 184, né si tratta di soggetti che effettuano a titolo
professionale attività di gestione dei rifiuti ecc.;

-se vi sono RIFIUTI PERICOLOSI, allora cambia tutto, oltre al formulario e a
servirsi di trasportatore terzo autorizzato, deve compilare registro di
carico/scarico e effettuare il MUD; è possibile trasportare in proprio i
RIFIUTI PERICOLOSI, previa iscrizione delle 100 Euro, solo in quantità
giornaliera inferiore a 30 kg, e comunque sempre presso un centro
*autorizzato*;

- in ogni caso, la documentazione di registrazione dei rifiuti (I e IV copia
formulario, registri) devono essere conservati per 5 anni (dalla
registrazione).

Chi ha qualcosa di diverso da affermare, ci spieghi perché.
--
as

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