Discussione:
responsabile sicurezza
(troppo vecchio per rispondere)
i***@gmail.com
2013-03-10 21:00:12 UTC
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un saluto ed un ringraziamento a tutti,
faccio parte di un piccolo condominio il cui stabile necessita di qualche piccolo intervento,; in particolare dobbiamo riposizionare alcune tegole del tetto che sono scivolate di qualche centimetro verso il basso (le ultime due file, le altre sembrano a posto). abbiamo stabilito a chi appaltare i lavori (montaggio ponteggio con certificazione ecc.) e a fine assemblea l'amministratore ha detto che era necessario nominare un responsabile della sicurezza, un condomino ha suggerito di verificare perché tale nomina è necessaria solo se la durata del lavoro supera la durata di xx giorni ma nessuno è stato in gradi di dire se questa regola è valida e quanti giorni determinano la soglia per la nomina.

spero in un vostro aiuto, il palazzo è di tre piani ed il lavoro è stato stimato dalla ditta in 10 -15 gg compreso il montaggio e relativo smontaggio del ponteggio.

grazie

Franco
Marcello Mattioli
2013-03-20 17:42:18 UTC
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<***@gmail.com> ha scritto nel messaggio news:96d7997a-4af4-46a3-9571-***@googlegroups.com...
un saluto ed un ringraziamento a tutti,


Il Coordinatore per la Sicurezza è un soggetto la cui nomina spetta al
committente (pertanto all'amministratore condominiale in questo caso) ed è
obbligatoria se il cantiere vede la presenza di due o più imprese.

Ad esempio se il ponteggio viene fornito da una ditta diversa da chi sistema
il tetto.

MM
Norby
2013-03-22 17:49:11 UTC
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Post by Marcello Mattioli
Il Coordinatore per la Sicurezza è un soggetto la cui nomina spetta al
committente (pertanto all'amministratore condominiale in questo caso) ed è
obbligatoria se il cantiere vede la presenza di due o più imprese.
Ad esempio se il ponteggio viene fornito da una ditta diversa da chi
sistema il tetto.
MM
Ciao Marcello,
era da un pò che non ti leggevo: come va?
Bye
Norby
Marcello Mattioli
2013-04-06 17:25:18 UTC
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Post by Norby
Ciao Marcello,
era da un pò che non ti leggevo: come va?
Bye
Norby
Ciao Norby, non c'è male, ormai il NG sta lasciando il passo a Linkedin o
altri mezzi più potenti, per questo qui ormai siamo in pochi e io controllo
di rade le news

a presto

i***@gmail.com
2013-03-28 10:35:06 UTC
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� obbligatoria se il cantiere vede la presenza di due o pi� imprese. Ad esempio se il ponteggio viene fornito da una ditta diversa da chi sistema il tetto. MM
Grazie e scusa se rispondo in ritardo.
il caso è proprio questo, una ditta fornisce il ponteggio montato con relativa dichiarazione del rispetto delle norme, dopodiché se ne va e lasscia il posto alla ditta che esegue i lavori ( non dovrebbero esserci interferenze ) e poi a lavoro terminato la ditta che ha fornito il ponteggio provvede allo smontaggio dello stesso.

quindi la figura del coordinatore per la sicurezza è necessaria ma serve un tecnico iscritto ad un albo particolare o basta ad esempio un laureato in architettura ?

nel senso che magari viene nominato un conoscente che può essere bravo e preparato ma legalmente non può ricoprire quella carica

grazie

Franco
Norby
2013-03-29 08:20:14 UTC
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Post by i***@gmail.com
quindi la figura del coordinatore per la sicurezza è necessaria ma serve un
tecnico >iscritto ad un albo particolare o basta ad esempio un laureato in
architettura ?
nel senso che magari viene nominato un conoscente che può essere bravo e
preparato >ma legalmente non può ricoprire quella carica
Le caratteristiche e i requisiti del Coordinatore (in progettazione e/o in
esecuzione) le trovi all'art. 98 del d.lgs. n. 81/08 e s.m.i.:
l Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l'Esecuzione dei
lavori devono avere essere in possesso di uno dei seguenti requisiti, ai
sensi - laurea magistrale o specialistica conseguita in una delle seguenti
classi: Architettura; Ingegneria; Scienze e tecnologie forestali; Scienze e
tecnologie geologiche, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in
data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché
attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante
l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per
almeno un anno

- laurea conseguita nelle seguenti classi: Ingegneria Civile e Ambientale;
Ingegneria dell'Informazione; Ingegneria Industriale; Scienze
dell'Architettura; Scienze e Tecniche dell'Edilizia, nonché attestazione, da
parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di
attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno due anni

- diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico,
nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante
l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per
almeno tre anni

I succitati soggetti, inoltre, devono essere in possesso di attestato di
frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in
materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture
tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione
professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto
italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle
università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia

BUONA PASQUA

Norberto
i***@gmail.com
2013-03-29 13:44:57 UTC
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risposta precisa e puntuale ... grazie mille, sara difficile chiedere alla persona designata questi attestati, so solo che ha la laurea in architettura ma chiederò all'amministratore che ce li fornisca.

saluti e Buona Pasqua anche a te
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