Discussione:
Obbligo tenuta estintore.
(troppo vecchio per rispondere)
lasius
2009-11-13 15:13:19 UTC
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Mi hanno posto un quesito al quale non sono ancora riuscito a
rispondere con certezza.

Per le attività non soggette nè a CPI, nè a specifiche normative
antincendio, quale norma mi impone o meno la tenuta di uno o più
estintori?

Avrei risposto il D.M. 10-3-98.
Però, in effetti, non trovo dove lo dica.

Nel mio caso (piccolo studio dentistico di meno di 100 mq) non trovo
indicazioni a riguardo.

La tabella che mette in relaizone superficie/rischio di incendio/tipo
di estintore, in fondo, è come se mi dicesse che per qualsiasi luogo
di lavoro (anche una mono stanza 3X4) ho bisogno di almeno un
estintore.

Ma è così?
Lele®
2009-11-13 17:05:51 UTC
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Post by lasius
Ma è così?
Ma ragiona un attimo.....ragiona per dinci...
--
Voster semper voster
Lele®
Molinari Angelo
2009-11-14 21:05:59 UTC
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Se accade un incendio e non hai alcun mezzo estinguente come ti giustifichi?
Saresti in grado di dimostrare che, dopo la valutazione del rischio
incendio, hai decisoche non servono mezzi di estinzione?
giorgio
2009-11-15 09:43:52 UTC
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Post by Molinari Angelo
Se accade un incendio e non hai alcun mezzo estinguente come ti giustifichi?
Saresti in grado di dimostrare che, dopo la valutazione del rischio
incendio, hai decisoche non servono mezzi di estinzione?
per conto mio lo tengo anche in casa ed in garage
anche se nessuno mi obbliga
Norby
2009-11-13 22:34:27 UTC
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Post by lasius
Per le attività non soggette nè a CPI, nè a specifiche normative
antincendio, quale norma mi impone o meno la tenuta di uno o più
estintori?
Post by lasius
Avrei risposto il D.M. 10-3-98.
Però, in effetti, non trovo dove lo dica.
Prova a leggere assieme anche l'art. 43 (disposizioni generali) del TU come
modificato dal D.Lgs 106/09.
giorgio
2009-11-14 07:41:01 UTC
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Post by lasius
Mi hanno posto un quesito al quale non sono ancora riuscito a
rispondere con certezza.
Per le attività non soggette nè a CPI, nè a specifiche normative
antincendio, quale norma mi impone o meno la tenuta di uno o più
estintori?
Avrei risposto il D.M. 10-3-98.
Però, in effetti, non trovo dove lo dica.
Nel mio caso (piccolo studio dentistico di meno di 100 mq) non trovo
indicazioni a riguardo.
La tabella che mette in relaizone superficie/rischio di incendio/tipo
di estintore, in fondo, è come se mi dicesse che per qualsiasi luogo
di lavoro (anche una mono stanza 3X4) ho bisogno di almeno un
estintore.
Ma è così?
io lo terrei disponibile anche non fosse obbligatorio
lasius
2009-11-14 17:02:47 UTC
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Post by lasius
Mi hanno posto un quesito al quale non sono ancora riuscito a
rispondere con certezza.
Per le attività non soggette nè a CPI, nè a specifiche normative
antincendio,  quale norma mi impone o meno la tenuta di uno o più
estintori?
Avrei risposto il D.M. 10-3-98.
Però, in effetti, non trovo dove lo dica.
Nel mio caso (piccolo studio dentistico di meno di 100 mq) non trovo
indicazioni a riguardo.
La tabella che mette in relaizone superficie/rischio di incendio/tipo
di estintore, in fondo, è come se mi dicesse che per qualsiasi luogo
di lavoro (anche una mono stanza 3X4) ho bisogno di almeno un
estintore.
Ma è così?
io lo terrei disponibile anche non fosse obbligatorio- Nascondi testo citato
- Mostra testo citato -
@Norby.
Quindi, purtroppo, anche per questa cosa si lascia l'arbitrio al
Datore di Lavoro (se non ci sono altre norme applicabili alla
specifica attività). Almeno così mi pare dica il punto e-bis.

@Giorgio.
Con me sfondi una porta aperta. Cerco sempre di sensibilizzare il
datore di lavoro sullo spendere somme modeste (quanto potrà costare
mai un estintore con la relativa manutenzione?) a favore di
sicurezza.
Tuttavia la domanda tipica che mi viene posta è:"Ma è obbligatorio o
no?".
A voi non capita?
giorgio
2009-11-14 17:57:56 UTC
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Post by lasius
Post by lasius
Mi hanno posto un quesito al quale non sono ancora riuscito a
rispondere con certezza.
Per le attività non soggette nè a CPI, nè a specifiche normative
antincendio, quale norma mi impone o meno la tenuta di uno o più
estintori?
Avrei risposto il D.M. 10-3-98.
Però, in effetti, non trovo dove lo dica.
Nel mio caso (piccolo studio dentistico di meno di 100 mq) non trovo
indicazioni a riguardo.
La tabella che mette in relaizone superficie/rischio di incendio/tipo
di estintore, in fondo, è come se mi dicesse che per qualsiasi luogo
di lavoro (anche una mono stanza 3X4) ho bisogno di almeno un
estintore.
Ma è così?
io lo terrei disponibile anche non fosse obbligatorio- Nascondi testo citato
- Mostra testo citato -
@Norby.
Quindi, purtroppo, anche per questa cosa si lascia l'arbitrio al
Datore di Lavoro (se non ci sono altre norme applicabili alla
specifica attività). Almeno così mi pare dica il punto e-bis.
@Giorgio.
Con me sfondi una porta aperta. Cerco sempre di sensibilizzare il
datore di lavoro sullo spendere somme modeste (quanto potrà costare
mai un estintore con la relativa manutenzione?) a favore di
sicurezza.
Tuttavia la domanda tipica che mi viene posta è:"Ma è obbligatorio o
no?".
A voi non capita?
risposta salvatutto: non è vietato cacciarsi le dita negli occhi, però
non lo fai lo stesso
Norby
2009-11-16 08:35:14 UTC
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Post by lasius
@Norby.
Quindi, purtroppo, anche per questa cosa si lascia l'arbitrio al
Datore di Lavoro (se non ci sono altre norme applicabili alla
specifica attività). Almeno così mi pare dica il punto e-bis.

"e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di
incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo
anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo
si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici,
individuati in relazione alla valutazione dei rischi.";

Mi sembra chiaro (e così è interpretato dalla maggior parte degli esperti):
garantisce = è obbligatoria la presenza di estintori o altri mezzi di
estinzione in base alla VdR incendio. Visto che la classe minima è BASSO il
DdL provvederà ad adeguare la propria struttura seguendo le indicazione del
DM 10/03/98 per il tale rischio. Quindi in ogni luogo di lavoro con presenza
di un lavoratore occorre munirsi di 1 estintore (minimo). Non capisco quale
arbitrio possa avere il DdL?
giorgio
2009-11-16 09:16:03 UTC
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Post by lasius
Post by lasius
@Norby.
Quindi, purtroppo, anche per questa cosa si lascia l'arbitrio al
Datore di Lavoro (se non ci sono altre norme applicabili alla
specifica attività). Almeno così mi pare dica il punto e-bis.
"e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di
incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo
anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo
si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici,
individuati in relazione alla valutazione dei rischi.";
garantisce = è obbligatoria la presenza di estintori o altri mezzi di
estinzione in base alla VdR incendio. Visto che la classe minima è BASSO il
DdL provvederà ad adeguare la propria struttura seguendo le indicazione del
DM 10/03/98 per il tale rischio. Quindi in ogni luogo di lavoro con presenza
di un lavoratore occorre munirsi di 1 estintore (minimo). Non capisco quale
arbitrio possa avere il DdL?
certo che ragionare in termini utilitaristico/econimici per 50 euro di
estintore
Norby
2009-12-05 10:22:57 UTC
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Post by giorgio
certo che ragionare in termini utilitaristico/econimici per 50 euro di
estintore
Il governo ha fatto di peggio: pensa alla porcata del DM 388/03.
3 classi di rischio aziendale (A, B, C) per quale fine?
Far risparmiare alle aziende 50 euro di attrezzatura di primo soccorso e 4
ore di formazione iniziale!
Per poi pagare un consulente che gli dicesse dove trovare l'indice di
infortunio.
giorgio
2009-12-05 11:03:47 UTC
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Post by Norby
Post by giorgio
certo che ragionare in termini utilitaristico/econimici per 50 euro di
estintore
Il governo ha fatto di peggio: pensa alla porcata del DM 388/03.
3 classi di rischio aziendale (A, B, C) per quale fine?
Far risparmiare alle aziende 50 euro di attrezzatura di primo soccorso e 4
ore di formazione iniziale!
Per poi pagare un consulente che gli dicesse dove trovare l'indice di
infortunio.
la classe A in effetti trovo sia ridicola: avrei capito due classi,
basso e alto per evitare ridondanze e/o carenze
Norby
2009-12-07 16:26:32 UTC
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Post by Norby
Il governo ha fatto di peggio: pensa alla porcata del DM 388/03.
3 classi di rischio aziendale (A, B, C) per quale fine?
Far risparmiare alle aziende 50 euro di attrezzatura di primo soccorso e
4 ore di formazione iniziale!
Per poi pagare un consulente che gli dicesse dove trovare l'indice di
infortunio.
la classe A in effetti trovo sia ridicola: avrei capito due classi, basso
e alto per evitare ridondanze e/o carenze
Io non capisco invece proprio come si possa parlare di Classi di rischio:
come se un commesso di un negozio se cade da una scala si faccia normalmente
meno male della stessa caduta di operaio di una falegnameria! Qui si parla
infatti di gravità e non di probabilità.
La formazione minima di addetto al PS doveva essere unica (20/24 ore) con
aggiornamento annuale/max biennale.
La dotazione è già minima così a cui inoltre mancano alcuni strumenti
fondamentali come l'ambu e il fonendoscopio.
Correttamente, come già il DM del 1958 lo prescriveva, si prevedeva in più
un pacchetto di medicazione per chi opera in sedi esterne occasionali.
Lasciando poi al DdL l'incombenza di integrare la dotazione in funzione dei
rischi aziendali (buste porta arti, barelle, ecc.)
giorgio
2009-12-08 10:35:31 UTC
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Post by Norby
Post by Norby
Il governo ha fatto di peggio: pensa alla porcata del DM 388/03.
3 classi di rischio aziendale (A, B, C) per quale fine?
Far risparmiare alle aziende 50 euro di attrezzatura di primo soccorso e
4 ore di formazione iniziale!
Per poi pagare un consulente che gli dicesse dove trovare l'indice di
infortunio.
la classe A in effetti trovo sia ridicola: avrei capito due classi, basso
e alto per evitare ridondanze e/o carenze
come se un commesso di un negozio se cade da una scala si faccia normalmente
meno male della stessa caduta di operaio di una falegnameria! Qui si parla
infatti di gravità e non di probabilità.
La formazione minima di addetto al PS doveva essere unica (20/24 ore) con
aggiornamento annuale/max biennale.
La dotazione è già minima così a cui inoltre mancano alcuni strumenti
fondamentali come l'ambu e il fonendoscopio.
in compenso c'è lo sfigmomanometro: sai che utilità intervenire in un
PRIMO soccorso e avere la possibilità di misurare la pressione ad uno
che magari ha solo due-tre minuti di sopravvivenza
giorgio
Post by Norby
Correttamente, come già il DM del 1958 lo prescriveva, si prevedeva in più
un pacchetto di medicazione per chi opera in sedi esterne occasionali.
Lasciando poi al DdL l'incombenza di integrare la dotazione in funzione dei
rischi aziendali (buste porta arti, barelle, ecc.)
ale
2009-11-16 10:26:30 UTC
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Post by lasius
Post by lasius
@Norby.
Quindi, purtroppo, anche per questa cosa si lascia l'arbitrio al
Datore di Lavoro (se non ci sono altre norme applicabili alla
specifica attività). Almeno così mi pare dica il punto e-bis.
"e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di
incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo
anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo
si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici,
individuati in relazione alla valutazione dei rischi.";
garantisce = è obbligatoria la presenza di estintori o altri mezzi di
estinzione in base alla VdR incendio. Visto che la classe minima è BASSO il
DdL provvederà ad adeguare la propria struttura seguendo le indicazione del
DM 10/03/98 per il tale rischio. Quindi in ogni luogo di lavoro con presenza
di un lavoratore occorre munirsi di 1 estintore (minimo). Non capisco quale
arbitrio possa avere il DdL?
Mi aggancio a questa discussione per un'osservazione volutamente
provocatoria:
All'allegato IV del DLgs 81, punto 4.qualcosa (preso pari pari dal
vecchio 547/55), si legge che la revisione semestrale degli estintori
deve essere fatta per le aziende dove esistono specifici pericoli di
incendio.
Dato che il "dove esistono pericoli specifici di incendio" viene di
solito interpretato come "soggetto a controllo da parte dei VVF", una
lettura del tipo manutenzione semestrale solo se soggetti a CPI,
premesso che non la condivido e non mi sogno di consigliarla ai clienti,
non mi pare del tutto fuori luogo.
Nelle norme tecniche di riferimento, mi pare si parli solo di
perioridicià della sostituzione della carica (18, 36, 60 mesi a seconda
del tipo).

Dov'è l'inghippo?
news.tiscali.it
2009-11-17 07:31:31 UTC
Permalink
Nella Norma UNI 9994 oltre alla revisione ed al collaudo si parla di
controllo semestrale ed anche di sorveglianza !
Post by ale
Post by lasius
Post by lasius
@Norby.
Quindi, purtroppo, anche per questa cosa si lascia l'arbitrio al
Datore di Lavoro (se non ci sono altre norme applicabili alla
specifica attività). Almeno così mi pare dica il punto e-bis.
"e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe
di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro,
tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere
usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi,
manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei
rischi.";
Mi sembra chiaro (e così è interpretato dalla maggior parte degli
esperti): garantisce = è obbligatoria la presenza di estintori o altri
mezzi di estinzione in base alla VdR incendio. Visto che la classe minima
è BASSO il DdL provvederà ad adeguare la propria struttura seguendo le
indicazione del DM 10/03/98 per il tale rischio. Quindi in ogni luogo di
lavoro con presenza di un lavoratore occorre munirsi di 1 estintore
(minimo). Non capisco quale arbitrio possa avere il DdL?
Mi aggancio a questa discussione per un'osservazione volutamente
All'allegato IV del DLgs 81, punto 4.qualcosa (preso pari pari dal vecchio
547/55), si legge che la revisione semestrale degli estintori deve essere
fatta per le aziende dove esistono specifici pericoli di incendio.
Dato che il "dove esistono pericoli specifici di incendio" viene di solito
interpretato come "soggetto a controllo da parte dei VVF", una lettura del
tipo manutenzione semestrale solo se soggetti a CPI, premesso che non la
condivido e non mi sogno di consigliarla ai clienti, non mi pare del tutto
fuori luogo.
Nelle norme tecniche di riferimento, mi pare si parli solo di perioridicià
della sostituzione della carica (18, 36, 60 mesi a seconda del tipo).
Dov'è l'inghippo?
SIMPATICO
2010-03-03 15:36:44 UTC
Permalink
Cerchi LAVORO?

VIENI SU WWW.FELIXJOB.IT CI SONO ANCHE DEI VIDEO DIVERTENTI!
Cerchi LAVORO?
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Cerchi LAVORO?
Post by lasius
Post by lasius
@Norby.
Quindi, purtroppo, anche per questa cosa si lascia l'arbitrio al
Datore di Lavoro (se non ci sono altre norme applicabili alla
specifica attività). Almeno così mi pare dica il punto e-bis.
"e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe
di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo
anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati.
L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o
automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.";
Mi sembra chiaro (e così è interpretato dalla maggior parte degli
esperti): garantisce = è obbligatoria la presenza di estintori o altri
mezzi di estinzione in base alla VdR incendio. Visto che la classe minima
è BASSO il DdL provvederà ad adeguare la propria struttura seguendo le
indicazione del DM 10/03/98 per il tale rischio. Quindi in ogni luogo di
lavoro con presenza di un lavoratore occorre munirsi di 1 estintore
(minimo). Non capisco quale arbitrio possa avere il DdL?
VDG
2009-11-17 14:03:29 UTC
Permalink
Post by lasius
Mi hanno posto un quesito al quale non sono ancora riuscito a
rispondere con certezza.
Per le attività non soggette nè a CPI, nè a specifiche normative
antincendio, quale norma mi impone o meno la tenuta di uno o più
estintori?
Avrei risposto il D.M. 10-3-98.
Però, in effetti, non trovo dove lo dica.
Nel mio caso (piccolo studio dentistico di meno di 100 mq) non trovo
indicazioni a riguardo.
La tabella che mette in relaizone superficie/rischio di incendio/tipo
di estintore, in fondo, è come se mi dicesse che per qualsiasi luogo
di lavoro (anche una mono stanza 3X4) ho bisogno di almeno un
estintore.
Ma è così?
Ti rispondo dicendoti che non mi pare vi sia una norma che esplicitamente
disponga in merito e forse ricalcherò quanto già altri ti hanno detto.
Essendo il rischio incendio ineliminabile (e difatti la norma prevede
aziende di livello basso, medio o alto e non si fa menzione di aziende a
rischio nullo di incendio), esso deve essere gestito per renderlo
tollerabile.
Come?
Te lo hanno già detto in molti.
Formando gli addetti antincendio e dotando l'azienda dei presidi antincendio
necessari.
A questo punto, se vuoi deduttivamente, mi pare più che ovvio che almeno un
estintore ci debba essere.
Ciao, Enzo.
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