Post by giorgionon è più attività di sorveglianza sanitaria nè di accertamento preventivo.
Piuttosto, nel caso di evidente stato alterato di un lavoratore, che fare?
-mandarlo fuori no di certo
-portarlo a casa nemmeno
-chiamare il 118 e che gli dico all'operatore? che c'è un ubriaco? con
conseguente denuncia se poi non fosse accertato e comunque si
configurerebbe come un accertamento da parte del DdL
-chiamare il 113 per problemi presunti di sicurezza? se la persona è
alterata ma tranquilla non posso
-portarlo in luogo tranquillo in azienda e lasciarlo "riposare"? se prende
la piega.....
-aspettare che combini un guaio? accusa certa di mancata sorveglianza
-càpita sovente nei turni di notte, chi si cura del tutto? con un operaio
solo preposto al turno?
-altro?
Mi sembra che ci sia un pò di confusione sull'argomento.
Partecipo a un progetto pilota della regione Veneto per l'avvio in alcune
aziende di una politica di salute che riguarda anche alcol e droga (s.
psicotrope) assieme allo SPISAL.
Premesso, come già riportato, tra le attività (quindi non mansioni) è
chiaramente riportato:
8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il
possesso della patente di guida categoria B, C, D, E,
quindi è chiaro che anche coloro che utilizzano mezzi aziendali comuni vi
rientrano. Il problema semmai, come richiesto all'apertura del 3d, è quello
di individuare un criterio per capire chi possa rientrare nei casi citati
dalla normativa. Ovviamente ricordo che la questione non è quella del
semplice divieto di somministrazione e di consumo di bevande alcoliche, ma
riguarda anche la sorveglianza sanitaria a cui i dipendenti dovranno essere
sottoposti sia in fase di visita "preventiva" (art. 41 c. 4) che di
controllo. Tale criterio è stato definito dal referente per il Veneto così:
"occorre verificare se la guida del mezzo aziendale rientra direttamente in
un processo di lavoro o è solo complementare". In altre parole, ad esempio,
l'uso della vettura da parte di un commerciale è sicuramente rientrante nel
suo processo di lavoro, mentre l'utilizzo occasionale da parte di un
contabile per recarsi a un corso formativo è da escludere.
Per rispondere poi ad Angelo, ricordo che la legge autorizza il DdL agli
accertamenti, anche a sorpresa, sullo stato del Lavoratore tramite MC che
dovrà utilizzare un etilometro omologato (come quello in dotazione ai CC) o
presso l'OdV. Per il resto delle domande devo dire che mi sono trovato sia
nell'occasione di "portare a casa" il lavoratore, sia di "spostare in luogo
tranquillo", procedure discusse con lo SPISAL che le ha approvate. Non vedo
dove poi sia il problema di notte di chiamare il 118 o lo stesso SPISAL
(servizio di reperibilità) nel caso di lavoratore in evidente stato
alterato.