Discussione:
D. Lgs 195/06 e uso otoprotettori
(troppo vecchio per rispondere)
Francesco G.
2008-02-10 10:48:05 UTC
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Supponiamo di essere nella seguente situazione:
a) 4 ore di esposizione a 79 dB
b) 4 ore di esposizione a 88 dB

La media di esposizione sulle 8 ore viene 85 dB e quindi scatta l'obbligo di
uso di otoprotettori.

A vostro avviso gli otoprotettori vanno indossati per tutte le 8 ore o
soltanto durante l'esposizione a 88 dB?

Dalla lettura della norma sembrerebbe che l'obbligo di riferisca alle 8 ore:
art. 49-septies, comma 1 lett. b): "Nel caso in cui l'esposizione al rumore
sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione fa tutto il possibile
per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale
dell'udito"
art. 49-septies, comma 2: "Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione
prodotta di dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal
lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di
esposizione" (e quindi non si fa nessun accenno al valore superiore di
azione)

Però la cosa non ha particolare senso dal punto di vista della protezione
del lavoratore, il quale è sufficientemente protetto se indossa le cuffie
solo durante l'esposizione a 88 dB.

Voi come vi comportate?
dbprevi
2008-02-11 08:17:25 UTC
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Post by Francesco G.
art. 49-septies, comma 2: "Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione
prodotta di dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal
lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di
esposizione"
è ovvio che il lavoratore userà i tappi solo quando è esposto ad 88
dB,
usarli anche quando è esposto a 77 vuol dire rischiare di non sentire
eventuali allarmi...
siccome la legge dice che
- l'obbligo di indossare i dpi si ha quando si superano gli 85 dB
- i DPI vengono considerati solo per valutare il rispetto dei valori
limite di esposizione,
nella formula ho inserito il calcolo dell'attenuazione solo per i
rilievi che superano gli 85dB.
Daniela
luca
2008-02-11 08:49:07 UTC
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Post by dbprevi
è ovvio che il lavoratore userà i tappi solo quando è esposto ad 88
dB,
usarli anche quando è esposto a 77 vuol dire rischiare di non sentire
eventuali allarmi...
concordo anch'io su questa tesi.
Post by dbprevi
siccome la legge dice che
- l'obbligo di indossare i dpi si ha quando si superano gli 85 dB
- i DPI vengono considerati solo per valutare il rispetto dei valori
limite di esposizione,
nella formula ho inserito il calcolo dell'attenuazione solo per i
rilievi che superano gli 85dB.
Daniela
anch'io ho fatto così, però tengo conto del livello attenuato solo se
LEX,8h è superiore al valore limite (87 dB A), altrimenti si considera
solo il livello "tipo 277".

Piccolo commento a margine: sono l'unico a pensare che forse era
meglio il 277/91??
aLUCArd
2008-02-11 09:52:26 UTC
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Post by luca
anch'io ho fatto così, però tengo conto del livello attenuato solo se
LEX,8h è superiore al valore limite (87 dB A), altrimenti si considera
solo il livello "tipo 277".
Esatto. Il lavoratore è tenuto ad indossare obbligatoriamente i DPI quando è
esposto a livelli superiori ad 85dBA, quindi è obbligatoria la protezione
solo durante la lavorazione che lo espone a 88dBA. Poichè il LEX risulta di
85dBA, non si tiene conto dell'attenuazione fornita dai DPI nel calcolo
della classe di rischio. Anche se avessimo avuto un LEX di 89dBA, ad
esempio, si sarebbe dovuto considerare l'attenuazione fornita dai DPI, ma
solo durante le ore di effettivo utilizzo degli stessi (cioè in tutte le
lavorazioni che espongono a livelli di rumore superiori ad 85dBA), non
nell'arco di tutte le 8 ore lavorative.
Post by luca
Piccolo commento a margine: sono l'unico a pensare che forse era
meglio il 277/91??
No, era MOLTO meglio il 277.

aLUCArd
Norby
2008-02-11 19:01:26 UTC
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Post by aLUCArd
Post by luca
Piccolo commento a margine: sono l'unico a pensare che forse era
meglio il 277/91??
No, era MOLTO meglio il 277.
Why?
Forse per il fatto che ora la valutazione del superamento del valore max di
esposizione deve essere fatto calcolando l'apporto dei DPI?

Personalmente ritengo che la Direttiva Comunitaria sia ben scritta,
purtroppo si sa che quando certe cose approdano in Italia (basti pensare
agli errori di trascrizione) succedono le più disparate interpretazioni.
Ad esempio la questione saliente, ovvero chi ha la competenza per svolgere
questo tipo di analisi è dal 1991 che rimane insoluta.
aLUCArd
2008-02-12 08:57:46 UTC
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Post by aLUCArd
Post by luca
Piccolo commento a margine: sono l'unico a pensare che forse era
meglio il 277/91??
No, era MOLTO meglio il 277.
Why?
Era molto più chiaro nel definire le modalità di misura e valutazione del
rumore, senza inutili orpelli inapplicabili (sostanze ototossiche,
vibrazioni, rumore impulsivo...o si danno dei criteri quantitativi o è
meglio lasciar perdere...come ebbi già modo di dire su questo ng, il 195 ha
reso più qualitativa una delle valutazioni del rischio più oggettiva che
esistesse).
Lascia ampie zone d'ombra, vedi anche la discussione di questo thread.
Ha "mascherato", nonostante una riduzione dei valori limite di esposizione,
le situazioni di vera criticità con la storia che "nessun lavoratore deve
risultare esposto a livelli superiori a 87dBA, ma in caso di superamento di
questa soglia si tiene conto dell'attenuazione dei DPI".
L'unica vera nota positiva (oltre alla riduzione del valore limite di
esposizione) è l'obbligo di interventi di bonifica per livelli superiori a
85dBA, per il resto è un semplice restyling del 277, qualche variazione di
nome, sigle, acronimi (ok, per uniformità con la norma tecnica di
provenienza) con tanti buchi, che ha fallito l'occasione per risolvere i
veri nodi cruciali, primo fra tutti la definizione del "personale
competente".

aLUCArd
Norby
2008-02-13 16:45:18 UTC
Permalink
Post by aLUCArd
Era molto più chiaro nel definire le modalità di misura e valutazione del
rumore, senza inutili orpelli inapplicabili (sostanze ototossiche,
vibrazioni, rumore impulsivo...o si danno dei criteri quantitativi o è
meglio lasciar perdere...come ebbi già modo di dire su questo ng, il 195
ha reso più qualitativa una delle valutazioni del rischio più oggettiva
che esistesse).
Chiariamo: non è il 195 a richiedere una valutazione più qualitativa ma la
Dir CE stessa.
Come nel mio post precedente, ritengo invece il 195 carente, perchè quando
si fa un Decreto di recepimento lo si deve adeguare ed eventualmente
integrare per meglio adattarlo alla realtà nazionale: Questo però non è
stato fatto.
Poi, da quel poco che ho avuto di notizie dall'estero, non mi pare che nel
resto della UE si preoccupano di modalità di misura ecc.: fanno è basta.
Post by aLUCArd
Ha "mascherato", nonostante una riduzione dei valori limite di
esposizione, le situazioni di vera criticità con la storia che "nessun
lavoratore deve risultare esposto a livelli superiori a 87dBA, ma in caso
di superamento di questa soglia si tiene conto dell'attenuazione dei DPI".
Ho chiesto a un partecipante ai lavori della commissione UE il perchè di una
tale scelta; mi ha risposto che in alcuni paesi "evoluti" si è sempre fatta
la valutazione così!
Post by aLUCArd
provenienza) con tanti buchi, che ha fallito l'occasione per risolvere i
veri nodi cruciali, primo fra tutti la definizione del "personale
competente".
Su questo Ti do ragione! Con l'esperienza della 277 si poteva fare di meglio
in fase di recepimento; ma qui si entra nel merito di come si scrivono le
leggi in Italia, soprattutto tecniche: stendo un velo pietoso
sull'argomento. :-(
aLUCArd
2008-02-13 17:13:53 UTC
Permalink
Post by Norby
Post by aLUCArd
Era molto più chiaro nel definire le modalità di misura e valutazione del
rumore, senza inutili orpelli inapplicabili (sostanze ototossiche,
vibrazioni, rumore impulsivo...o si danno dei criteri quantitativi o è
meglio lasciar perdere...come ebbi già modo di dire su questo ng, il 195
ha reso più qualitativa una delle valutazioni del rischio più oggettiva
che esistesse).
Chiariamo: non è il 195 a richiedere una valutazione più qualitativa ma la
Dir CE stessa.
Ok, giusta puntualizzazione, intendevo il 195 con la sua genealogia. Come al
solito, in Italia invece di fare una sintesi virtuosa tra la nostra
esperienza e quella dei "vicini" riusciamo sempre a scegliere il peggio. La
riforma dell'università e delle professioni è forse l'esempio più lampante
in merito...
Post by Norby
Come nel mio post precedente, ritengo invece il 195 carente, perchè quando
si fa un Decreto di recepimento lo si deve adeguare ed eventualmente
integrare per meglio adattarlo alla realtà nazionale: Questo però non è
stato fatto.
Concordo, vedi sopra.
Post by Norby
Poi, da quel poco che ho avuto di notizie dall'estero, non mi pare che nel
resto della UE si preoccupano di modalità di misura ecc.: fanno è basta.
Ah, se è per questo...non è una novità che l'Italia sia il Paese più
"normato" al mondo...quanto ai frutti di questa immensa mole normativa,
beh... :-(
Post by Norby
Post by aLUCArd
Ha "mascherato", nonostante una riduzione dei valori limite di
esposizione, le situazioni di vera criticità con la storia che "nessun
lavoratore deve risultare esposto a livelli superiori a 87dBA, ma in caso
di superamento di questa soglia si tiene conto dell'attenuazione dei DPI".
Ho chiesto a un partecipante ai lavori della commissione UE il perchè di
una tale scelta; mi ha risposto che in alcuni paesi "evoluti" si è sempre
fatta la valutazione così!
Mmmh...una risposta che denota grande sensibilità alla tematica ed una
grande padronanza tecnica della materia!
Post by Norby
Post by aLUCArd
provenienza) con tanti buchi, che ha fallito l'occasione per risolvere i
veri nodi cruciali, primo fra tutti la definizione del "personale
competente".
Su questo Ti do ragione! Con l'esperienza della 277 si poteva fare di
meglio in fase di recepimento; ma qui si entra nel merito di come si
scrivono le leggi in Italia, soprattutto tecniche: stendo un velo pietoso
sull'argomento. :-(
Quoto.

aLUCArd
Norby
2008-02-14 08:10:21 UTC
Permalink
Post by aLUCArd
Post by Norby
Ho chiesto a un partecipante ai lavori della commissione UE il perchè di
una tale scelta; mi ha risposto che in alcuni paesi "evoluti" si è sempre
fatta la valutazione così!
Mmmh...una risposta che denota grande sensibilità alla tematica ed una
grande padronanza tecnica della materia!
Mi sono espresso male: intendevo dire che già con la Dir 86/188/CEE (D.Lgs
277/91) all'estero consideravano il limite di 90 dBA con indossati gli
otoprotettori, mentre da noi è valsa l'istituzione del fa(u)moso registro
degli esposti. Su questo sarebbe da ricordare anche l'inghippo con cui
"stranamente" nessuno superava mai i 90dBA!
M. Mattioli
2008-02-14 08:28:15 UTC
Permalink
Post by Norby
Post by aLUCArd
Mmmh...una risposta che denota grande sensibilità alla tematica ed una
grande padronanza tecnica della materia!
Mi sono espresso male: intendevo dire che già con la Dir 86/188/CEE (D.Lgs
277/91) all'estero consideravano il limite di 90 dBA con indossati gli
otoprotettori, mentre da noi è valsa l'istituzione del fa(u)moso registro
degli esposti. Su questo sarebbe da ricordare anche l'inghippo con cui
"stranamente" nessuno superava mai i 90dBA!
già, infatti un limite strutturale del 277 era che spingeva le aziende a
mentire spudoratamente ! Con il 195 non è aumentata la tutela ma almeno le
valutazioni sono più veritiere. Poi resta il dilemma del piano di
miglioramento, che si fa fatica a spiegare alle aziende cos'è e al momento
non si sa come verrà considerato dagli organi di controllo

MM
luca
2008-02-15 06:35:17 UTC
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Post by M. Mattioli
Post by aLUCArd
Mmmh...una risposta che denota grande sensibilità alla tematica ed una
grande padronanza tecnica della materia!
Poi resta il dilemma del piano di
Post by M. Mattioli
miglioramento, che si fa fatica a spiegare alle aziende cos'è e al momento
non si sa come verrà considerato dagli organi di controllo
MM
Giusto ieri pomeriggio l'ing. Elia (Modulo1, torino), in qualità di
relatore ad un convegno sul 195/06, puntava il dito su questo aspetto,
sostenendo che è uno dei punti maggiormente carenti nelle relazioni
che ha visto fino ad oggi.

MI permetto di inserirmi nella discussione con 2 domande:

1) efficienza dei DPI-u: come la valutate? io utilizzo un SNR corretto
in base al tipo di otoprotettore (0.8 per cuffie, 0.65 per inserti
espandibili e 0.5 per archetti e simili)

2) come vi comportate riguardo al piano di interventi? mi spiego: il
preventivo di una valutazione ai sensi del 195/06 è tuttosommato
facilemente stimabile, ma il piano di bonifica? preventivo dopo il
sopralluogo o fatturate a consuntivo?

grazie per le risposte
Buona giornata
Luca
M. Mattioli
2008-02-16 08:07:47 UTC
Permalink
Giusto ieri pomeriggio l'ing. Elia (Modulo1, torino), in qualità di
relatore ad un convegno sul 195/06, puntava il dito su questo aspetto,
sostenendo che è uno dei punti maggiormente carenti nelle relazioni
che ha visto fino ad oggi.

MI permetto di inserirmi nella discussione con 2 domande:

1) efficienza dei DPI-u: come la valutate? io utilizzo un SNR corretto
in base al tipo di otoprotettore (0.8 per cuffie, 0.65 per inserti
espandibili e 0.5 per archetti e simili)
Se ho a disposizione la deviazione standard di SNR o dei singoli valori per
banda di ottava faccio un percorso a ritroso per calcolare il SNR95 a
partire dal SNR84 che è quello dichiarato dal produttore; di solito questo
significa togliere da 0,5 a poco meno di 1 dB dal valore dichiarato
2) come vi comportate riguardo al piano di interventi? mi spiego: il
preventivo di una valutazione ai sensi del 195/06 è tuttosommato
facilemente stimabile, ma il piano di bonifica? preventivo dopo il
sopralluogo o fatturate a consuntivo?
al momento indico una cifra aggiuntiva (modesta) per il piano se
risultasse necessario; è chiaro che questo comprende solo le dichiarazioni
di intenti (es. prevedo di ridurre l'uso di una certa macchina o di
sostituirla con una macchine che produce un Leq inferiore di 3 dBA e
questo mi induce i seguenti miglioramenti ....) e non specifici progetti
di bonifica.
MM
LB
2008-02-12 08:20:42 UTC
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Post by aLUCArd
Esatto. Il lavoratore è tenuto ad indossare obbligatoriamente i DPI quando è
esposto a livelli superiori ad 85dBA, quindi è obbligatoria la protezione
solo durante la lavorazione che lo espone a 88dBA.
Questo non è esatto: l'art. 49-septies aggancia l'uso dei DPI al
superamento dei livelli di azione che sono definiti in termini di LEX,
quindi sulle 8 ore. Che poi sia una questione di buon senso e logica,
oltre che rispetto di altre norme sui DPI, non "tapparsi" le orecchie
quando non è necessario sono ovviamente d'accordo. L'errore, se così
vogliamo chiamarlo, era già presente nella 277/91.
Inoltre la 626 modificata dal D.Lgs. 195 NON sancisce obbligo d'uso
dei DPI per il lavoratore; è il DL che deve provvedere adeguatamente
pena sanzione.

LB
ee
2008-02-22 21:32:19 UTC
Permalink
PERCHè PARLI DI MEDIA ARITMETICA, LA SCALA DELLE PRESSIONI SONORE è
LOGARITMICA, EFFETTUARE UNA MEDIA è MATEMATICAMENTE INCONGRUO. CHE C'ENTRANO
GLI OTOPROTETTORI? RICORDA CHE IL DPI è L'ULTIMA SPIAGGIA A CUI SI PUò
RICORRERE, UNA VOLTA DIMOSTRATO CHE IL RISCHIO NON POSSA ESSERE RIDOTTO CON
MISURE ORGANIZZATIVE O TECNOLOGICHE E SI DEBBA RICORRERE AI DPI, PER LA
SCELTA DEGLI STESSI DEVI EFFETTUARE UN ANALISI IN FREQUENZA, AL FINE DI
CONTROLLARE SE IL DPI ABBATTE IN QUELLO SPETTRO di frequenza E DI quanti
dB/A
CIAO
ENNIO
Post by Francesco G.
a) 4 ore di esposizione a 79 dB
b) 4 ore di esposizione a 88 dB
La media di esposizione sulle 8 ore viene 85 dB e quindi scatta l'obbligo
di uso di otoprotettori.
A vostro avviso gli otoprotettori vanno indossati per tutte le 8 ore o
soltanto durante l'esposizione a 88 dB?
art. 49-septies, comma 1 lett. b): "Nel caso in cui l'esposizione al
rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione fa tutto il
possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione
individuale dell'udito"
art. 49-septies, comma 2: "Il datore di lavoro tiene conto
dell'attenuazione prodotta di dispositivi di protezione individuale
dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto
dei valori limite di esposizione" (e quindi non si fa nessun accenno al
valore superiore di azione)
Però la cosa non ha particolare senso dal punto di vista della protezione
del lavoratore, il quale è sufficientemente protetto se indossa le cuffie
solo durante l'esposizione a 88 dB.
Voi come vi comportate?
Francesco G.
2008-02-23 10:10:00 UTC
Permalink
Post by ee
PERCHè PARLI DI MEDIA ARITMETICA, LA SCALA DELLE PRESSIONI SONORE è
LOGARITMICA, EFFETTUARE UNA MEDIA è MATEMATICAMENTE INCONGRUO.
Non ho fatto la media aritmetica. Mi sono limitato a considerare 79
ininfluente rispetto a 88 ed ho tolgo 3 dB per tener conto del dimezzamento
del tempo di esposizione.
Post by ee
CHE C'ENTRANO GLI OTOPROTETTORI? RICORDA CHE IL DPI è L'ULTIMA SPIAGGIA A
CUI SI PUò RICORRERE, UNA VOLTA DIMOSTRATO CHE IL RISCHIO NON POSSA ESSERE
RIDOTTO CON MISURE ORGANIZZATIVE O TECNOLOGICHE E SI DEBBA RICORRERE AI
DPI,
Ovviamente ho dato per scontato quanto sopra! Il quesito mi sembrava
abbastanza chiaro.
Post by ee
PER LA SCELTA DEGLI STESSI DEVI EFFETTUARE UN ANALISI IN FREQUENZA, AL
FINE DI CONTROLLARE SE IL DPI ABBATTE IN QUELLO SPETTRO di frequenza E DI
quanti dB/A
Considerando gli errori che si commettono in sede di individuazione dei
tempi di esposizione non ritengo che sia necessaria una simile
sofisticazione. Il metodo "SNR Standard" tra l'altro previsto sulle linee
guida ISPESL, mi sembra più che idoneo.
Ovviamente se il cliente è disponibile a spendere si fa tutto e di più ma
considerando che la maggior parte delle relazioni che vedo a giro non si
preoccupano neppure di stimare il rumore residuo dopo l'uso dei DPI penso
che il metodo SNR standard basti ed avanzi.


P.S. A parte urlare e ricordare l'ovvio non mi sembra che hai dato un
particolare contributo al quesito!!!
Post by ee
CIAO
ENNIO
Post by Francesco G.
a) 4 ore di esposizione a 79 dB
b) 4 ore di esposizione a 88 dB
La media di esposizione sulle 8 ore viene 85 dB e quindi scatta l'obbligo
di uso di otoprotettori.
A vostro avviso gli otoprotettori vanno indossati per tutte le 8 ore o
soltanto durante l'esposizione a 88 dB?
art. 49-septies, comma 1 lett. b): "Nel caso in cui l'esposizione al
rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione fa tutto il
possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di
protezione individuale dell'udito"
art. 49-septies, comma 2: "Il datore di lavoro tiene conto
dell'attenuazione prodotta di dispositivi di protezione individuale
dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto
dei valori limite di esposizione" (e quindi non si fa nessun accenno al
valore superiore di azione)
Però la cosa non ha particolare senso dal punto di vista della protezione
del lavoratore, il quale è sufficientemente protetto se indossa le cuffie
solo durante l'esposizione a 88 dB.
Voi come vi comportate?
M. Mattioli
2008-02-23 11:16:48 UTC
Permalink
don't feed the TROLLS

bya
ee
2008-02-23 19:57:26 UTC
Permalink
PERCHè PARLI DI MEDIA ARITMETICA, LA SCALA DELLE PRESSIONI SONORE è
LOGARITMICA, EFFETTUARE UNA MEDIA è MATEMATICAMENTE INCONGRUO. CHE C'ENTRANO
GLI OTOPROTETTORI? RICORDA CHE IL DPI è L'ULTIMA SPIAGGIA A CUI SI PUò
RICORRERE, Solo UNA VOLTA DIMOSTRATO CHE IL RISCHIO NON POSSA ESSERE RIDOTTO
CON MISURE ORGANIZZATIVE O TECNOLOGICHE. Qualora SI DEBBA RICORRERE AI DPI,
PER LA SCELTA DEGLI STESSI DEVI EFFETTUARE UN ANALISI IN FREQUENZA, AL FINE
DI CONTROLLARE SE IL DPI ABBATTE IN QUELLO SPETTRO di frequenza e di quanti
dB/A
CIAO
ENNIO
Post by Francesco G.
a) 4 ore di esposizione a 79 dB
b) 4 ore di esposizione a 88 dB
La media di esposizione sulle 8 ore viene 85 dB e quindi scatta l'obbligo
di uso di otoprotettori.
A vostro avviso gli otoprotettori vanno indossati per tutte le 8 ore o
soltanto durante l'esposizione a 88 dB?
art. 49-septies, comma 1 lett. b): "Nel caso in cui l'esposizione al
rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione fa tutto il
possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione
individuale dell'udito"
art. 49-septies, comma 2: "Il datore di lavoro tiene conto
dell'attenuazione prodotta di dispositivi di protezione individuale
dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto
dei valori limite di esposizione" (e quindi non si fa nessun accenno al
valore superiore di azione)
Però la cosa non ha particolare senso dal punto di vista della protezione
del lavoratore, il quale è sufficientemente protetto se indossa le cuffie
solo durante l'esposizione a 88 dB.
Voi come vi comportate?
Francesco G.
2008-02-25 09:26:20 UTC
Permalink
Post by ee
PERCHè PARLI DI MEDIA ARITMETICA, LA SCALA DELLE PRESSIONI SONORE è
LOGARITMICA, EFFETTUARE UNA MEDIA è MATEMATICAMENTE INCONGRUO.
Dove hai letto la parola "aritmetica" nel mio messaggo?
Post by ee
CHE C'ENTRANO LI OTOPROTETTORI? RICORDA CHE IL DPI è L'ULTIMA SPIAGGIA A
CUI SI PUò
RICORRERE, Solo UNA VOLTA DIMOSTRATO CHE IL RISCHIO NON POSSA ESSERE
RIDOTTO CON MISURE ORGANIZZATIVE O TECNOLOGICHE.
Non mi sembra di aver mai detto il contrario
Post by ee
Qualora SI DEBBA RICORRERE AI DPI, PER LA SCELTA DEGLI STESSI DEVI
EFFETTUARE UN ANALISI IN FREQUENZA, AL FINE DI CONTROLLARE SE IL DPI
ABBATTE IN QUELLO SPETTRO di frequenza e di quanti
dB/A
Se intendi quanto sopra come una possibilità sono d'accordo. Se lo intendi
come obbligo tassativo direi che te lo sei inventato. Non lo impone la legge
nè le linee guida. Il metodo utilizzato sarà in funzione del livello di
approssimazione che si vuole raggiungere e considerando gli alti errori sui
tempi di esposizione il metodo SNR standard, previsto dalle linee guida
ISPESL va più che bene.

Domanda: hai le idee più o meno chiare sulla teoria degli errori? Sai di che
si parla quando si affronta questo argomento?
Post by ee
CIAO
ENNIO
Post by Francesco G.
a) 4 ore di esposizione a 79 dB
b) 4 ore di esposizione a 88 dB
La media di esposizione sulle 8 ore viene 85 dB e quindi scatta l'obbligo
di uso di otoprotettori.
A vostro avviso gli otoprotettori vanno indossati per tutte le 8 ore o
soltanto durante l'esposizione a 88 dB?
art. 49-septies, comma 1 lett. b): "Nel caso in cui l'esposizione al
rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione fa tutto il
possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di
protezione individuale dell'udito"
art. 49-septies, comma 2: "Il datore di lavoro tiene conto
dell'attenuazione prodotta di dispositivi di protezione individuale
dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto
dei valori limite di esposizione" (e quindi non si fa nessun accenno al
valore superiore di azione)
Però la cosa non ha particolare senso dal punto di vista della protezione
del lavoratore, il quale è sufficientemente protetto se indossa le cuffie
solo durante l'esposizione a 88 dB.
Voi come vi comportate?
ee
2008-02-23 19:59:09 UTC
Permalink
PERCHè PARLI DI MEDIA ARITMETICA, LA SCALA DELLE PRESSIONI SONORE è
LOGARITMICA, EFFETTUARE UNA MEDIA è MATEMATICAMENTE INCONGRUO. CHE C'ENTRANO
GLI OTOPROTETTORI? RICORDA CHE IL DPI è L'ULTIMA SPIAGGIA A CUI SI PUò
RICORRERE, Solo UNA VOLTA DIMOSTRATO CHE IL RISCHIO NON POSSA ESSERE RIDOTTO
CON MISURE ORGANIZZATIVE O TECNOLOGICHE. Qualora SI DEBBA RICORRERE AI DPI,
PER LA SCELTA DEGLI STESSI DEVI EFFETTUARE UN ANALISI IN FREQUENZA, AL FINE
DI CONTROLLARE SE IL DPI ABBATTE IN QUELLO SPETTRO di frequenza e di quanti
dB/A
CIAO
ENNIO
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